8.1 Le parti convengono che il presente Contratto è stipulato a beneficio di Dyson e delle società del gruppo Dyson.
8.2 Le comunicazioni devono essere inviate per iscritto all’indirizzo specificato dell’Ordine di Acquisto o ad altro indirizzo che le parti potranno specificare per iscritto. Le comunicazioni possono essere inviate a mano, via e-mail, a mezzo raccomandata o tramite corriere (salvo che gli avvisi di risoluzione o violazione non possono essere notificati via e-mail).
8.3 Non si riterrà che una parte commetta una violazione degli obblighi contrattuali se il mancato o tardato adempimento di tali obblighi è riconducibile a circostanze che esulano dal suo controllo.
8.4 Dyson può cedere, subappaltare o trasferire alle società del gruppo tutti o parte dei suoi diritti e delle sue responsabilità di cui al presente Contratto. Al Fornitore non è consentito cedere, subappaltare o trasferire a terzi i suoi diritti e/o le responsabilità contrattuali, in tutto o in parte, senza il consenso scritto di Dyson.
8.5 Qualora un Tribunale dovesse riscontrare che una parte del presente Contratto è illegale, nulla o inapplicabile, tale parte sarà considerata annullata, ma ciò non pregiudicherà in alcun modo le disposizioni contrattuali restanti.
8.6 Tutti i termini e le condizioni generali del Fornitore sono esclusi dal presente Contratto, e gli stessi possono essere modificati o variati solo tramite accordo scritto e firmato. Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente intesa relativa all’oggetto contrattuale. Tuttavia, in caso di conflitto tra i termini del presente Contratto e un altro contratto redato e sottoscritto dalle parti in relazione alla fornitura dei Prodotti/Servizi, prevarranno i termini dell’altro contratto.
8.7 Qualunque diritto o rimedio concesso a una parte ai sensi del presente Contratto, o l’esercizio di tale diritto o rimedio, non pregiudica, limita o esclude ogni altro diritto o rimedio a cui tale parte abbia o acquisisca titolo. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto o di un rimedio ad opera di una parte non comporta la rinuncia a tale diritto o rimedio.
8.8 Il presente Contratto non implica l’insorgenza di alcun diritto di terzi ai sensi dell’art. 1411 del Codice civile italiano o legislazione equivalente di altra giurisdizione di far valere alcuna delle condizioni, salvo il caso in cui sia espressamente specificato che una società del gruppo è autorizzata a beneficiare del presente Contratto.
8.9 Il presente Contratto può essere sottoscritto in qualunque numero di copie.
8.10 Eventuali controversie o azioni derivanti da o riguardanti il presente Contratto saranno disciplinate e interpretate in base alla legge italiana. I tribunali italiani avranno competenza esclusiva in merito a qualsiasi controversia o azione derivanti da o riguardanti il presente Contratto.